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Congedo parentale: tutte le disposizioni previste dalla legge

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Conciliare la vita lavorativa e quella familiare non è sempre semplice. Oggi mettere al mondo un figlio rappresenta una scelta spesso complicata che comporta rinunce, soprattutto da parte della madre. Con la parità e la maggior indipendenza della donna, sono state messe a disposizione delle coppie con figli alcune indennità, come il congedo parentale.

Si tratta del diritto per entrambi i genitori di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino.

Cerchiamo di capire di cosa si tratta e come è cambiata la norma con le modifiche del 2022. Il decreto legislativo del 30 giugno 2022, infatti, ha apportato dei cambiamenti in materia di maternità, paternità e aspettativa parentale.

In particolare, in quest’articolo vedremo in quali casi il datore di lavoro può opporsi alla concessione. E come fare se ci si trova in questa situazione.

Indice

  • Aspettativa parentale: come cambia con le nuove regole
  • Congedo parentale: in definitiva qual è la durata
    • Congedo parentale padre: ha gli stessi diritti?

Aspettativa parentale: come cambia con le nuove regole

Scopriamo subito quali sono i cambiamenti rispetto al passato e che sono andate in vigore per i congedi parentali già nel 2022.

Nel dettaglio, si tratta di due decreti legislativi del governo che danno attuazione a direttive europee dirette a garantire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Il primo decreto è emanato in attuazione della direttiva europea 2019/1158. Quest’ultima prevede l’individuazione di misure volte a garantire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e quella della famiglia, e sottolinea la condivisione delle responsabilità tra uomini e donne nella cura dei figli.

Le novità che riguardano il congedo parentale sono contenute nel Decreto Legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto dello stesso anno.

In attuazione di questo, il decreto legislativo introduce il cosiddetto congedo di paternità obbligatorio. Quest’aspettativa ha una durata di 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore, da usufruire tra i 2 mesi precedenti e i 5 successivi al parto. Il diritto è confermato sia in caso di nascita che in caso di morte perinatale del bambino.

Il provvedimento riguarda anche la durata del congedo parentale. Ecco le principali novità:

  • Aumenta da 10 a 11 mesi la durata complessiva del congedo spettante al genitore solo;
  • Ad ogni genitore, padre o madre, spettano tre mesi di indennità al 30 per cento della retribuzione;
  • In alternativa tra loro i genitori possono contare su altri tre mesi di fruizione, quindi se entrambi i genitori usufruiscono del periodo massimo e uno dei due di quello aggiuntivo si arriva a 9 mesi di congedo parentale indennizzato, tre mesi in più rispetto al passato;
  • Allo stesso modo per il genitore solo o affidatario esclusivo il limite massimo è di 9 mesi.
  • E’ aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori (anche adottivi e affidatari) possono fruire del congedo parentale.

La direttiva del Governo contiene anche altre indicazioni che riguardano il congedo parentale del padre e della madre. In particolare la comunicazione della volontà di usufruire dell’aspettativa, che deve essere dato con un preavviso entro un tempo ragionevole. Inoltre, il lavoratore può usufruire del congedo con modalità flessibili (anche orarie).

Ma cosa deve e può fare il datore di lavoro?

Esistono delle circostanze, indicate nella norma, che consentono al datore di lavoro di richiedere il rinvio della concessione del congedo parentale. Quest’azione deve essere giustificata con comunicazione scritta e motivata, infatti, deve essere provato che comprometta in maniera grave il funzionamento dell’organizzazione.

Il secondo decreto, in attuazione della direttiva europea, riguarda le “condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.

In pratica, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore informazioni relative al rapporto contrattuale in modo chiaro e preciso.

Le altre prescrizioni, alle quali gli stati membri devono uniformarsi sono relative al periodo di prova, che non può essere superiore ai 6 mesi, ed altre prescrizioni che riguardano la possibilità di accettare impieghi in parallelo e la previsione di regole di prevedibilità minima del lavoro (ore e giorni di lavoro predeterminati; preavviso di incarico entro termini ragionevoli).

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Congedo parentale: in definitiva qual è la durata

Tornando al congedo parentale, in definitiva il nuovo regolamento amplia il periodo fruibile di congedo parentale.

Vale a dire, fino ai 12 anni di vita del bambino i genitori possono richiedere un periodo di congedo parentale che può arrivare a un massimo di 10 mesi, elevato a 11 mesi qualora il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Lo stesso trattamento si applica in caso di affidamento esclusivo del figlio o della figlia a uno dei due genitori.

Inoltre un chiarimento INPS, indica che i periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi  fino al dodicesimo anno di vita sono coperti da un’indennità pari al 30% della retribuzione, nei casi in cui il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Congedo parentale padre: ha gli stessi diritti?

Da questa norma si evince che sono stati maggiormente equiparati i diritti tra padre e madre. Il congedo parentale del padre non è più facoltativo, ma diventa obbligatorio per una durata di 10 giorni dal parto. A stabilirlo è il decreto legislativo n°105 del 30 giugno, indicato in precedenza.

Il congedo di paternità è un permesso retribuito per i lavoratori dipendenti che viene concesso in occasione della nascita, adozione o affidamento. Può essere fruito nei due mesi precedenti o nei successivi 5 mesi dal parto.

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